Art. 390 CCS dal 2024
Art. 390 Sezione prima: Disposizioni generali A. Condizioni
1 L’autorit di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilit mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;2. a causa di un’incapacit di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
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