Art. 39 LDP dal 2022
Art. 39 Compilazione dei risultati
Dopo l’elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:a. il numero degli elettori e dei votanti;b. il numero delle schede valide, nulle e bianche;c. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);d. (1) il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);e. (1) le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);f. per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;g. il numero dei voti non emessi.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3193]; [FF 2001 5665]).
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