LDP Art. 39 - Compilazione dei risultati

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 39 LDP dal 2022

Art. 39 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 39 Compilazione dei risultati

Dopo l’elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:

  • a. il numero degli elettori e dei votanti;
  • b. il numero delle schede valide, nulle e bianche;
  • c. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
  • d. (1) il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
  • e. (1) le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
  • f. per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
  • g. il numero dei voti non emessi.
  • (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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