Art. 388 CPP dal 2024
Art. 388 Competenza di chi dirige il procedimento per i provvedimenti cautelari e ordinatori e le decisioni di non entrata nel merito (1)
1 Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente:a. incaricare il pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile;b. ordinare la carcerazione;c. designare un difensore d’ufficio.
2 Decide circa la non entrata nel merito su impugnazioni:a. manifestamente inammissibili;b. manifestamente non motivate in modo sufficiente;c. presentate da querulomani o abusive. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
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