Art. 380 CPS dal 2024
Art. 380 Spese
1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure;b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;c. (1) mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attivit nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del LF del 17 mar. 2017 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
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