Art. 38 OETV dal 2025
Art. 38 Dimensioni
1 La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:a. tergicristallo e dispositivi lavacristallo;b. targa anteriore e posteriore;c. dispositivi di protezione e di attacco dei piombi doganali;d. dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e dispositivi di protezione pertinenti;e. dispositivi d’illuminazione;f. (1) specchi e altri sistemi per la visione indiretta e loro supporti, indicatori d’ingombro;g. (2) ausili ottici e dispositivi di localizzazione, inclusi gli apparecchi radar;h. (3) sistemi di protezione frontale su veicoli delle categorie M1 e N1, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;i. battute longitudinali per carrozzerie amovibili;k. (1) predellini e maniglie;l. (2) tamponi paracolpi in materiale elastico o dispositivi simili, incluse le parti di fissaggio;m. (1) piattaforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non superano 0,30 m in stato di marcia, nella misura in cui la capacità di carico non sia aumentata;n. (2) dispositivi di agganciamento di veicoli a motore e dispositivi di agganciamento amovibili sul retro di un rimorchio;o. (8) dispositivi d’appoggio dei veicoli equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore pluritraccia (art. 65 cpv. 3 ONC), se questi dispositivi sono scorrevoli;p. (9) aste di presa dei veicoli elettrici del servizio di linea;q. (9) parasole applicati fuori del veicolo;r. (11) portabiciclette ripiegabili;s. (12) dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, minibus e rimorchi delle categorie O3 e O4, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;t. (11) supporti retraibili in posizione estesa per il trasporto esclusivo di carrelli elevatori portatili sulla parte posteriore di autocarri e rimorchi. (14)
1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:a. dispositivi di protezione e di attacco dei piombi doganali;b. (2) dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e relativi dispositivi di protezione alti:1. fino a 2,00 m dal suolo, se sporgono al massimo di 20 mm per lato, 2. più di 2,00 m e fino a 2,50 m dal suolo, se sporgono al massimo di 50 mm per lato, 3. oltre 2,50 m dal suolo, se sporgono al massimo di 150 mm per lato;c. (2) indicatori della pressione degli pneumatici o di relativi danni, nella misura in cui sporgono complessivamente al massimo di 100 mm su entrambi i lati;d. parafanghi pieghevoli o dispositivi antispruzzi;e. dispositivi d’illuminazione;f. (2) piattaforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3 e O, nella misura in cui, quando non aperti, sporgono al massimo di 10 mm per lato;g. (1) specchi e altri sistemi per la visione indiretta e loro supporti, ausili ottici, indicatori d’ingombro;h. predellini fissi e mobili;i. appiattimenti di pneumatici;k. catene per la neve;l. (2) stabilizzatori aerodinamici di materiale morbido con sezione trasversale di al massimo 50 mm × 50 mm, fissati lateralmente al telone del veicolo;m. (9) dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus (inclusi gli autosnodati e i filobus), destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti;n. (11) ausili ottici e dispositivi di localizzazione, inclusi gli apparecchi radar di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3 e O, nella misura in cui sporgono complessivamente al massimo di 100 mm su entrambi i lati;o. (12) dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, minibus e rimorchi delle categorie O3 e O4, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;p. (11) parapetti di sicurezza di veicoli destinati al trasporto di almeno due veicoli pluritraccia, se: 1. distano almeno 2,00 m e al massimo 3,70 m dal suolo, 2. sporgono al massimo di 50 mm sul lato del veicolo, e3. non aumentano la larghezza del veicolo oltre 2,65 m. (24)
1ter L’altezza del veicolo è misurata in ordine di marcia, nei veicoli con sospensioni regolabili in altezza nella posizione normale di marcia. L’altezza è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: (25) a. (2) antenne radiofoniche e di radionavigazione;b. aste di presa in posizione rialzata per i veicoli del servizio di linea. (27)
2 La lunghezza dei rimorchi comprende il dispositivo di traino (timone) estratto in posizione orizzontale. (25)
3 … (29)
4 Nella lunghezza, larghezza e altezza dei veicoli con carrozzerie amovibili sono compresi i dispositivi per fissare la carrozzeria come anche la carrozzeria stessa. (30)
(1) (4)
(2) (5)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(4) (6)
(5) (7)
(6) (18)
(7) (15)
(8) Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3218]).
(9) (10)
(10) (20)
(11) (13)
(12) (22)
(13) (21)
(14) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]).
(15) (16)
(16) (17)
(17) (19)
(18) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(19) (26)
(20) Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(21) (23)
(22) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 ([RU 2016 5133]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(23) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(24) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]).
(25) (28)
(26) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(27) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(28) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]).
(29) Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(30) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.