Art. 38 LAgr dal 2025

Art. 38 Sostegno del mercato Supplemento per il latte trasformato in formaggio
1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio. (1)
2 Il supplemento è di 15 centesimi, meno l’importo del supplemento per il latte commerciale secondo l’articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso. (3)
3 Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi. (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
(3) Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).
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