Art. 38 LAMaI dal 2025
Art. 38 (1) Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza
1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n.
2 L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l’osservanza delle condizioni d’autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d’autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure:a. un’ammonizione;b. una multa fino a 20 000 franchi;c. il ritiro dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);d. il ritiro definitivo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso.
3 In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione. L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 413]; [FF 2018 2635]).
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