Art. 38 LADI1 dal 2024

Art. 38 Esercizio del diritto all’indennit
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennit dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Tutti i diritti all’indennit per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
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