Art. 38 LAVS dal 2025

Art. 38 Rendite parziali (1) Calcolo
1 La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37. (2)
2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione. (3)
3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
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