Art. 377 CPP dal 2024

Art. 377 Procedura
1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell’ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.
2 Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l’opportunit di pronunciarsi.
3 Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l’abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
4 La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di sentenza. (1) Può essere impugnata mediante appello. (2)
(1) Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).(2) Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.