Art. 372 CPS dal 2024

Art. 372 1. Obbligo di eseguire pene e misure
1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorit penali della Confederazione.
2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorit di polizia o di altre autorit competenti ed i decreti delle autorit di accusa.
3 I Cantoni garantiscono un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali. (1)
(1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.