Art. 37 LCA dal 2024

Art. 37 dell’assicuratore
1 Nel caso di fallimento dell’assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento. È fatto salvo l’articolo 55 LSA (1) . (2)
2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capoverso 3. (3)
3 Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l’assicuratore un diritto a indennit , egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suindicate.
4 Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento.
(1) RS 961.01(2) Per. introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.