Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 37

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 37 LPPC dal 2025

Art. 37 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 37 Proscioglimento anticipato

1 Su domanda, i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un’organizzazione partner ai sensi dell’articolo 3.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati in essa. Determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione.


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