Art. 363 CPP dal 2024

Art. 363 Procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive Competenza
1 Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorit giudiziaria.
2 Il pubblico ministero o l’autorit penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.
3 La Confederazione e i Cantoni determinano le autorit competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice.
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