Art. 36 CCS dal 2024

Art. 36 2. Procedura
1 L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.
2 Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.
3 Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.