Art. 36 LCA dal 2024

Art. 36
1 Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l’assicuratore che è parte al contratto non dispone dell’autorizzazione a esercitare l’attivit assicurativa prescritta dalla LSA (1) o tale autorizzazione gli è stata revocata. (2)
2 ... (3)
3 Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva.
4 Egli conserva inoltre l’azione di risarcimento.
(1) RS 961.01(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).
(3) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
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