Art. 36 LAM dal 2024
Art. 36 Prima formazione professionale
1 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attivit lucrativa e ai quali l’affezione cagiona notevoli spese supplementari per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di tali spese, se la formazione è confacente alle loro attitudini.
2 Sono parificati alla prima formazione professionale:a. la preparazione a un lavoro ausiliario o un’attivit in un laboratorio protetto;b. la formazione in una nuova professione per gli assicurati invalidi, i quali, dopo l’insorgere dell’invalidit , hanno intrapreso un’attivit lucrativa inadeguata, che a lungo andare non si può ragionevolmente esigere da loro;c. (1) la formazione professionale continua, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacit al guadagno.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 689]; [FF 2013 3085]).
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