Art. 35a LDA dal 2022

Art. 35a (1) Messa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive
1 Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta.
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3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da societ di gestione autorizzate.
4 L’artista interprete di una prestazione contenuta in un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosca all’artista interprete, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.