Art. 35a LL dal 2023

Art. 35a durante la maternit
1 Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.
2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento.
3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.
4 Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.