Art. 357 CPP dal 2024

Art. 357 Sezione 2: Procedura penale in materia di contravvenzioni
1 Le autorit amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.
2 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.
3 Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l’autorit penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.
4 Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l’autorit penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.
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