Art. 35 LIFD dal 2025
Art. 35 Deduzioni sociali
1 Sono dedotti dal reddito netto:a. (1) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;b. (1) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;c. (3) per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi. (4)
2 Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell’assoggettamento (4)
3 In caso d’assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta l’art. 4 dell’O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 479]).
(3) Nuovo testo giusta l’art. 4 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 493]).
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 2397]; [FF 2011 3279]).
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