Art. 34a CPM dal 2025

Art. 34a Pena detentiva in luogo della pena pecuniaria (1)
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2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3 Sono salvi gli articoli 30 e 81 capoverso 1bis.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.