Art. 34 LAINF dal 2024

Art. 34 Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro
1 Indennit di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d’invalidit e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita.
2 Il Consiglio federale fissa le indennit in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 1327; FF 1991 I 181).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.