Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 34

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 34 LPPC dal 2025

Art. 34 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 34 Reclutamento

1 Il reclutamento serve all’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile. L’esercito e la protezione civile eseguono congiuntamente il reclutamento.

2 Non sono reclutate nella protezione civile le persone soggette all’obbligo di leva che:

  • a. risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (1) ;
  • b. non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui presentano segni esteriori tali da far ritenere che siano potenzialmente violente.
  • (1) RS 510.10

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