Art. 33a LEF dal 2025

Art. 33a Trasmissione per via elettronica (1)
1 Un atto scritto può essere trasmesso per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza.
2 L’atto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la procedura collettiva.
3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
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(2) RS 943.03
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.