Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 336c
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 336c OR dal 2025
Art. 336c Disdetta in tempo inopportuno a. da parte del datore di lavoro (1)
1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:a. (2) allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 (3) giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;c. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;cbis. (4) prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2;cter. (5) tra l’inizio del congedo di cui all’articolo 329f capoverso 3 e l’ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;cquater. (6) finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;cquinquies. (5) durante il congedo di cui all’articolo 329gbis;d. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.
2 La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3 Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 ([RU 1988 1472]; [FF 1984 II 494]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 ([RU 1996 1445]; [FF 1994 III 1445]).
(3) Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – [RU 1974 1051]).
(4) Introdotta dal n. II della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 ([RU 2021 288]; [FF 2019 137]).
(5) (7)
(6) Originaria lett. cbis e cter. Introdotta dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 ([RU 2020 4525]; [FF 2019 3381]).
(7) Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 680]; [FF 2022 2515], [2742]).
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