Art. 334 CPP dal 2024

Art. 334 Rimessione della causa
1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.
2 La decisione di rimessione della causa non è impugnabile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.