Art. 331 CPP dal 2024

Art. 331 Indizione del dibattimento
1 Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunir l’autorit giudicante e quali prove dovranno essere assunte.
2 Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennit che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive. Impartisce lo stesso termine all’accusatore privato per quantificare e motivare la sua azione civile. (1)
3 Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.
4 Chi dirige il procedimento fissa la data, l’ora e il luogo del dibattimento e cita a comparire le parti, nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.
5 Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell’inizio del dibattimento.
(1) Per. introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.