Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 33

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 33 LPPC dal 2025

Art. 33 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 33 Volontariato

1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:

  • a. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
  • b. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile;
  • c. le cittadine svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni;
  • d. gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono i 18 anni.
  • 2 I Cantoni decidono in merito all’ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi.

    3 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi.

    4 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall’obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine.

    5 Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d’ufficio dall’obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 (1) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

    (1) RS 831.10

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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