Art. 326 CPC dal 2024

Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1 Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
2 Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.