Art. 321 LEF dal 2024

Art. 321 Determinazione dei
creditori legittimati a partecipare alla ripartizione
1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sar messo a disposizione dei creditori.
2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.