Art. 320 LEF dal 2024

Art. 320 Situazione dei liquidatori
1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.
2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell’attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all’autorit di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.
3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.