Art. 32 ONC dal 2025

Art. 32 (1) Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili
1 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio.
2 Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.