Art. 32 ORC dal 2025

Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell’UFRC
1 L’UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all’ufficio cantonale del registro di commercio.
2 La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3 L’obbligo di verifica da parte dell’UFRC corrisponde a quello dell’ufficio del registro di commercio.
4 L’UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.