Art. 32 LTF dal 2025

Art. 32 Direzione del processo Giudice dell’istruzione
1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3 Le decisioni del giudice dell’istruzione non sono impugnabili.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.