CCS Art. 314c -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 314c CCS dal 2022

Art. 314c Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 314c 5. Diritti di avviso (1)

1 Quando l’integrit fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l’autorit di protezione dei minori.

2 Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (2) possono avvisare l’autorit di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
(2) RS 311.0

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.