Art. 313 CPP dal 2024

Art. 313 Raccolta delle prove in relazione ad azioni civili
1 Il pubblico ministero raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell’azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.
2 Il pubblico ministero può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell’accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell’azione civile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.