Art. 31 LAINF dal 2024

Art. 31 Ammontare delle rendite
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2 La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all’importo della pensione alimentare.
3 Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato (1) , il 90 per cento del guadagno assicurato. L’estinzione della rendita di uno di questi superstiti profitta agli altri proporzionalmente fino all’ammontare massimo loro spettante (1) .
4 Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all’articolo 69 LPGA (3) , alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all’ammontare previsto nel capoverso 1. (4) La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l’importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma al massimo all’ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o differita oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS. (5)
5 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando ambedue i genitori erano assicurati.
(1) (2)(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1, LParl; RS 171.10).
(3) RS 830.1
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(5) Nuovo testo del terzo per. e quarto per. introdotto dall’all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
(6) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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