Art. 30a OETV dal 2025
Art. 30a Esame di veicoli nuovi: esame d’identificazione e controllo di funzionamento
1 Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita come segue:a. in presenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, per le automobili e gli autoveicoli adibiti ad abitazione con un peso totale fino a 3,50 t viene effettuato un esame di identificazione, per gli altri veicoli un controllo di funzionamento;b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:1. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al corrispondente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale,2. siano disponibili approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale di cui all’allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere,3. siano presenti dichiarazioni di conformità ai sensi degli articoli 2 lettera f e 14 OATV (1) ,4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 da appositi organi di controllo, elencati nell’allegato 2 OATV o riconosciuti dall’USTRA conformemente all’articolo 17 capoverso 2 OATV, oppure5. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.
2 Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.
3 La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 deve essere fornita dal richiedente.
(1) [RS 741.511]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.