Art. 308 CPP dal 2024

Art. 308 Sezione 1: Compiti del pubblico ministero Definizione e scopo dell’istruzione
1 Nell’ambito dell’istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
2 Se si prospetta la promozione dell’accusa o l’emanazione di un decreto d’accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell’imputato.
3 In caso di promozione dell’accusa, l’istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.