Art. 306 CPP dal 2024

Art. 306 Capitolo 2: Procedura investigativa della polizia Compiti della polizia
1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.
2
3 Durante la sua attivit la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.
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