Art. 305 CPP dal 2024

Art. 305 (1) Informazione della vittima e annuncio dei casi (2)
1 Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vittima in merito a: (2)
3 La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.
4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
5 L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).
(4) Introdotta dal n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).
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