Art. 30 LPGA dal 2024

Art. 30 Trasmissione obbligatoria
Tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l’obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d’inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.