Art. 3 CPS dal 2024

Art. 3 3. Condizioni di luogo.
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
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4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorit svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
(1) RS 0.101Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.