Art. 293 CPP dal 2024

Art. 293 Limiti dell’intervento
1 L’agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della gi presente determinazione a commettere il reato.
2 L’attivit dell’agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.
3 Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacit economica.
4 Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti dell’influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.