OR Art. 291 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 291 OR dal 2025
Art. 291 Subaffitto
1 L’affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.
2 Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:a. l’affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;b. le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d’affitto, sono abusive;c. la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.
3 L’affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all’affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.