Art. 29 LDIP dal 2022
Art. 29 III. Procedura
1 L’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere proposta all’autorit competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All’istanza vanno allegati:a. un esemplare completo e autenticato della decisione;b. un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,c. in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.
2 La parte che si oppone all’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere sentita; essa può produrre le proprie prove.
3 Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorit adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.