Art. 29 CCS dal 2024

Art. 29 Garanzie procedurali generali
1 In procedimenti dinanzi ad autorit giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parit ed equit di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.
3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuit della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilit di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.