Art. 29 LADI1 dal 2024

Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro
1 Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennit di disoccupazione. (1)
2 Con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennit giornaliera da essa versata. (2) La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell’11 apr. 1889 (3) sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L’ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate. (4)
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all’estero.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
(3) RS 281.1
(4) Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125: FF 1989 III 325).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.