Art. 289 CPP dal 2024

Art. 289 Procedura di approvazione
1 L’intervento di agenti infiltrati sottost all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
2
3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.
4
5 L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.
6 Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.